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CODICE DEONTOLOGICO

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Modifiche Codice Deontologico  N 25 C 2008 .pdf

Modifice codice deontologico 27 gennaio 2006.doc

 

DANNO BIOLOGICO

Tabella danno biologico.doc 

 

 

NOTIFICHE in proprio dell'AVVOCATO

LA LEGGE nr. 53/1994
Con la legge 53/1994 si attribuisce agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l’intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e così consentendo agli avvocati di svolgere questa funzione.
Questa è una facoltà concessa e non significa che l’avvocato notificatore è poi obbligato a notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene - dell’intermediazione dell’Ufficiale Giudiziario.

CHI PUO’ NOTIFICARE
Ha la facoltà di notificare un Avvocato che:
- sia iscritto all’albo;
- sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell’Ordine;
- sia munito d’apposito registro cronologico;
sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all’art. 83 C.p.c ..

CHI PUO’ ESSERE AUTORIZZATO DAL C.D.O. A NOTIFICARE IN PROPRIO
L’autorizzazione deve essere richiesta e data dal Consiglio dell’Ordine competente per iscrizione, essa è personale e – quindi- non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali.
La legge prevede che l’autorizzazione possa essere concessa solo se l’avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione); quindi anche a chi ha riportato la sanzione della cancellazione e dovesse essere reiscritto non può essere concessa la facoltà di notificare in proprio.
Ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio dell’Ordine, ci si reca alla Segreteria del Presidente del Tribunale e si fa apporre il visto sull’originale e su una copia, che viene restituita all’avvocato.
Dopo l’apposizione del visto, si può iniziare a notificare.

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Istanza notifiche dirette

 

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